Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
DIMOSTRAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA A CAMPIGLIA MARITTIMA
Note
DIMOSTRAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA ALBERGHIERA A CAMPIGLIA MARITTIMA
Deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 4 dicembre 2013
Articolo 1 – Premessa
1. Il Comune di Campiglia Marittima intende verificare la possibilità di attivare risorse
economiche private per la realizzazione di una o più strutture di accoglienza ricettiva nelle
immediate vicinanze del centro storico.
2. Il presente bando, pertanto, non dispone alcuna erogazione di contributi o facilitazioni di
natura pubblica a carico di questa amministrazione comunale.
Articolo 2 – Raccordo con gli strumenti della pianificazione comunale
1. Il presente bando ha per oggetto la selezione di una proposta progettuale per la
realizzazione di una nuova struttura alberghiera da 60 posti letto, ed è elaborato in
conformità con le disposizioni dell’articolo 83 del Regolamento Urbanistico Comunale
vigente.
2. I nuovi posti letto dovranno appartenere alla tipologia di albergo, di cui alla lettera a)
dell’art. 24 della L.R. 42 del 23 marzo 2000.
3. Il numero dei posti letto s’intende quale dimensionamento massimo ammissibile. E’
pertanto ammessa la possibilità di un numero inferiore a 60 posti letto per ciascuna
proposta progettuale.
4. La nuova struttura alberghiera dovrà essere collocata a ridosso del sistema insediativo
del capoluogo o, se nel territorio aperto dell’UTOE 2, esclusivamente in ampliamento di
nuclei o edifici esistenti e con i limiti funzionali e dimensionali già disciplinati dall’articolo 83
del RU per gli insediamenti turistici nel territorio aperto.