
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non vi sono costi da sostenere.
L'ufficiale di anagrafe iscrive nell'anagrafe della popolazione residente per ricomparsa coloro che vi abbiano trasferito la dimora abituale e siano stati, in precedenza, cancellati per irreperibilità dallo stesso o da altro comune italiano. Si tratta di procedimento analogo all'iscrizione per immigrazione da altro comune: la circostanza che il cittadino sia stato precedentemente cancellato per irreperibilità da altro comune (dovendosi indicare tale causale e non quella dell'immigrazione) diviene manifesta al momento in cui l'ufficio richiede la cancellazione al precedente comune di residenza. Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora l'Ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della dimora abituale del cittadino all'interno del comune, ovvero su dichiarazione della persona interessata che richiede l'iscrizione in anagrafe. Nel caso di iscrizione di cittadini stranieri o dell'Unione Europea, essi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di legge per la prima iscrizione in anagrafe. La richiesta è registrata entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato: se l'irreperibilità era stata accertata da altro comune, l'ufficio richiede la cancellazione al comune di precedente iscrizione, il quale, entro i successivi 5 giorni, conferma la cancellazione e comunica i dati dei cittadini emigrati. Se la cancellazione era stata effettuata dallo stesso comune, l'Ufficiale di anagrafe registra semplicemente l'iscrizione: in ogni caso, l'ufficio accerta la dimora abituale e, in caso positivo, conclude la pratica di iscrizione per ricomparsa senza effettuare altra comunicazione all'interessato.
Non vi sono costi da sostenere.