Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per immigrazione dall'estero:cittadino straniero

Responsabile di procedimento: De Rocchis Federica
Responsabile di provvedimento: Terrosi Elisabetta, De Rocchis Federica

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

L'Ufficiale di Anagrafe iscrive nell'anagrafe della popolazione residente per immigrazione dall'estero  il cittadino straniero (ovvero di cittadinanza extraUE) che trasferisca la propria dimora abituale all'interno del comune con provenienza da uno stato estero. Il cittadino straniero può iscriversi nell'anagrafe della popolazione  residente solo ove sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, ovvero sia in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare. Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora l'Ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della dimora abituale del cittadino all'interno del comune, ovvero su dichiarazione della persona interessata. L'iscrizione del cittadino straniero, ove completa dei documenti richiesti dalla legge, è registrata entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione: l'ufficiale di anagrafe effettua i controlli sulla sussistenza della dimora abituale mediante la Polizia Municipale e, in caso positivo, conclude la pratica di immigrazione nei successivi 45 giorni senza effettuare altra comunicazione all'interessato

Chi contattare

Personale da contattare: De Rocchis Federica

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
definizione della pratica :45 giorni

Costi per l'utenza

Non vi sono costi da sostenere

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti
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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
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