
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non vi sono costi da sostenere
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'ufficio elettorale cura la revisione e l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari: l'Albo garantisce il funzionamento della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello approntando un elenco di cittadini in possesso di determinati requisiti da cui la Corte attinge per la composizione della giuria popolare. I cittadini residenti ed iscritti nelle liste liste elettorali del Comune possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'appello presentando domanda entro il mese di luglio degli anni dispari. Per essere iscritti è necessario: 1) essere cittadini italiani, 2) godere dei diritti civili e politici, 3) attestare buona condotta, 4) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'Albo dei giudici di Corte d'Assise e del diploma di scuola media superiore per l'Albo dei giudici di Corte d'Assise d'Appello. L'Ufficio elettorale cura la pubblicazione del manifesto per rendere nota la possibilità di presentare le domande, raccoglie le istanze che pervengono all'ufficio entro il termine, cura l'istruttoria e trasmette gli atti alla Commissione Comunale che, a sua volta, forma gli elenchi dei cittadini da proporre per l'iscrizione alla Commissione costituita presso il Tribunale. Ricevuti gli elenchi, l'ufficio elettorale ne cura la pubblicazione e comunica l'avvenuto deposito alla cittadinanza mediante affissione di specifico manifesto. Provvede alla trasmissione degli elenchi alla Cancelleria della Corte di Assise per la definitiva approvazione e ne cura la successiva pubblicazione una volta definitivamente approvati. |
Non vi sono costi da sostenere