Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario

Responsabile di procedimento: Grassi Alessandro
Responsabile di provvedimento: Grassi Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Edilizia

Descrizione

L'autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e deve essere richiesta al Comune affinchè sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

 

A seconda dell'intervento che s'intende realizzare sono possibili tre casi:

  • intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando necessario), per gli interventi ricadenti nelle fattispecie dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 o dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017;

  • autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell'allegato B del D.P.R. 31/2017 e iter procedura da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni;

  • autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale fino ad un massimo di 120 giorni.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio e pertanto non produce alcun effetto per procedere alla realizzazione di opere urbanistico/edilizie per la quale dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e al regolamento edilizio, nonché alle altre norme vigenti.

L'autorizzazione ha validità cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • modulo per istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario;

  • documentazione tecnica-progettuale nel rispetto di quanto indicato all'art.6 del vigente Regolamento Edilizio.

Iter:

  • dopo la presentazione della domanda, nei successivi 40 giorni l'amministrazione competente effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, acquisendo il parere della locale commissione del paesaggio, e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente

  • il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta;

  • il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  • Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità

  • decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
massimo 120 giorni

Costi per l'utenza

L’attivazione del presente procedimento edilizio comporta  il pagamento dei correlati diritti di segreteria   secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia:

http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html

Modalità di pagamento

Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio.
Per i pagamenti di diritti da corrispondere ad altri enti eventualmente coinvolti in endoprocedimenti, si prega di prendere contatto direttamente con gli stessi per la determinazione degli importi.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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