Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario
Uffici responsabili
Servizio EdiliziaDescrizione
L'autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e deve essere richiesta al Comune affinchè sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
A seconda dell'intervento che s'intende realizzare sono possibili tre casi:
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio e pertanto non produce alcun effetto per procedere alla realizzazione di opere urbanistico/edilizie per la quale dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e al regolamento edilizio, nonché alle altre norme vigenti. L'autorizzazione ha validità cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Iter:
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Chi contattare
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
L’attivazione del presente procedimento edilizio comporta il pagamento dei correlati diritti di segreteria secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia:
http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html
Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio.
Per i pagamenti di diritti da corrispondere ad altri enti eventualmente coinvolti in endoprocedimenti, si prega di prendere contatto direttamente con gli stessi per la determinazione degli importi.