Il permesso a costruire è titolo abilitativo necessario per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Sono inoltre soggette a permesso a costruire le realizzazioni di opere di urbanizzazione ed, in generale, tutte le trasformazioni che incidono sulle risorse essenziali del territorio.
L’istanza deve essere presentata dall’avente titolo corredata della relazione tecnica di asseverazione del professionista incaricato, su apposito modello predisposto dall’Amministrazione debitamente compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti dalla modulistica e dall’allegato 1 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” del Regolamento Edilizio.
L’istruttoria delle richieste di permesso di costruire deve essere curata e terminare con la proposta di provvedimento entro 60 giorni; entro questo termine l'amministrazione comunale può richiedere modifiche al progetto di minima entità se necessarie per il rilascio del permesso; in tal caso il termine si sospende fino alla produzione di quanto richiesto.
Il termine di 60 gg può inoltre essere interrotto, per una sola volta, entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza per richiedere ed ottenere integrazioni; in tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e,in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
Il provvedimento finale è adottato dal dirigente entro il termine di trenta giorni dalla proposta. Decorso il termine per adottare il provvedimento finale, se non è stato emanato il diniego, sulle domande di permesso di costruire si forma il silenzio - assenso.
Il silenzio assenso sulla istanza di permesso a costruire corredata obbligatoriamente dell'asseveramento di conformità a cura di professionista abilitato si forma a partire dal 90° giorno della completezza formale della domanda ad eccezione dei casi in cui l'area di intervento sia gravata da vincoli paesaggistici ed ambientali.
Alle opere in corso di esecuzione a seguito di permessi di costruire, è possibile apportare varianti con le modalità di cui all’art. 143 LR 65/2014 purchè sussistano tutte le condizioni del medesimo articolo.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 135 comma 5 è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
|