Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI

Responsabile di procedimento: Giorgetti Annalisa
Responsabile di provvedimento: Grassi Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Edilizia

Descrizione

Il permesso a costruire è titolo abilitativo necessario per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Sono inoltre soggette a permesso a costruire le realizzazioni di opere di urbanizzazione ed, in generale, tutte le trasformazioni che incidono sulle risorse essenziali del territorio.

L’istanza deve essere presentata dall’avente titolo corredata della relazione tecnica di asseverazione del professionista incaricato, su apposito modello predisposto dall’Amministrazione debitamente compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti dalla modulistica e dall’allegato 1 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” del Regolamento Edilizio.

L’istruttoria delle richieste di permesso di costruire deve essere curata e terminare con la proposta di provvedimento entro 60 giorni; entro questo termine l'amministrazione comunale può richiedere modifiche al progetto di minima entità se necessarie per il rilascio del permesso; in tal caso il termine si sospende fino alla produzione di quanto richiesto.

Il termine di 60 gg può inoltre essere interrotto, per una sola volta, entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza per richiedere ed ottenere integrazioni; in tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e,in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

Il provvedimento finale è adottato dal dirigente entro il termine di trenta giorni dalla proposta. Decorso il termine per adottare il provvedimento finale, se non è stato emanato il diniego, sulle domande di permesso di costruire si forma il silenzio - assenso.

Il silenzio assenso sulla istanza di permesso a costruire corredata obbligatoriamente dell'asseveramento di conformità a cura di professionista abilitato si forma a partire dal 90° giorno della completezza formale della domanda ad eccezione dei casi in cui l'area di intervento sia gravata da vincoli paesaggistici ed ambientali.

Alle opere in corso di esecuzione a seguito di permessi di costruire, è possibile apportare varianti con le modalità di cui all’art. 143 LR 65/2014 purchè sussistano tutte le condizioni del medesimo articolo.

Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 135 comma 5 è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 giorni dalla data di completezza formale dell’istanza 75 giorni per gli interventi di cui all’art. 135 comma 5:

Costi per l'utenza

L’attivazione del presente procedimento edilizio comporta  il pagamento dei correlati diritti di segreteria   secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia:

http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html

Modalità di pagamento

Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio.
Per i pagamenti di diritti da corrispondere ad altri enti eventualmente coinvolti in endoprocedimenti, si prega di prendere contatto direttamente con gli stessi per la determinazione degli importi.

Riferimenti normativi

DPR 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Legge regionale 10 novembre n.65/2014 - Norme per il governo del territorio

Regolamento Urbanistico

Regolamento Edilizio

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
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Centralino +39.0565 839111
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