La Sezione II del Capo III del Titolo IV della L.R.T. n. 65/2014 contiene la disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo.
All'art. 71 sono disciplinati gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, mentre gli articoli 72 e 73 della L.R.T. n. 65/2014 disciplinano gli interventi con destinazione d'uso agricola sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova costruzione consentiti previa approvazione da parte del Comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito “Programma”) , con i contenuti indicati nel regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 63/R/2016.
L'approvazione del Programma è condizionato all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza , dal regolamento d’attuazione. L’impegno è assunto a seguito dell’approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo.
Nel programma l'imprenditore agricolo deve dimostrare che:
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la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell’impresa e alla capacità produttiva dell’azienda agricola;
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la costruzione di una nuova abitazione rurale contiene è necessaria alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola.
L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.
Il programma aziendale è presentato al Comune (o ai comuni competenti per territorio, in caso di rilevanza intercomunale dello stesso) che verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione.
Il Comune può richiedere, una sola volta, documenti integrativi. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati , di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti
agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.
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