Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ACCESSO AGLI ATTI – PRATICHE DELLO S.U.A.P.

Responsabile di procedimento: Calzaretta Francesco
Responsabile di provvedimento: Calzaretta Francesco

Descrizione

esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante consultazione (accesso informale) oppure rilascio di copia di files

Chi contattare

Personale da contattare: Gherardelli Roberta, Merlini Sabrina

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

L’attivazione della richiesta di accesso agli atti relativa a procedimenti di competenza SUAP comporta il pagamento dei correlati diritti di istruttoria, pari ad € 5,00 (cinque/00), per ogni richiesta come indicato nell’allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2011.

I pagamenti potranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:
• con bollettino di C/C Postale n° 127571 intestato a Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria Comunale;
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima Tesoreria Comunale, IBAN: IT 46 D 01030 70641 000002200028 Monte dei Paschi di Siena;
• utilizzando la Tesoreria Comunale – presso la filiale del  Monte dei Paschi di Siena in via Indipendenza n.110 a Venturina Terme;

On-line direttamente sul sito del Comune: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina195_pagamenti-on-line.html

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L ) “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi  dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133”  e Regolamento comunale  di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 06/05/2011.  

 

Per presentare le istanze, esclusivamente con modalità telematica:

https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=17362
 

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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