Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

STRUTTURE RICETTIVE – AVVIO, VARIAZIONI, COMUNICAZIONE INIZIALE E PERIODICA DELLE CARATTERISTICHE

Responsabile di procedimento: Calzaretta Francesco
Responsabile di provvedimento: Calzaretta Francesco

Descrizione

Chiunque intenda avviare un’attività d’impresa turistica alberghiera o extralberghiera deve presentare la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività al Comune. La SCIA deve essere presentata al comune tramite il SUAP trasmessa esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema regionale STAR AIDA ed è valida se la documentazione presentata è completa e  provvista di firma digitale.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Efficacia immediata

Costi per l'utenza

L’attivazione dei procedimenti SUAP comporta il pagamento dei correlati diritti di istruttoria, pari ad € 30,00 (trenta/00), per ogni endoprocedimento come indicato nell’allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2011.

I pagamenti potranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:
• con bollettino di C/C Postale n° 127571 intestato a Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria Comunale;
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima Tesoreria Comunale, IBAN: IT 46 D 01030 70641 000002200028 Monte dei Paschi di Siena;
• utilizzando la Tesoreria Comunale – presso la filiale del  Monte dei Paschi di Siena in via Indipendenza n.110 a Venturina Terme;

On-line direttamente sul sito del Comune: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina195_pagamenti-on-line.html

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L ) “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi  dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133”  e Regolamento comunale  di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 06/05/2011.  

Normativa  di riferimento: Legge 164/2014 - L.R. 86/2016  e successive modifiche ed integrazioni – D.P.G.R. N. 47/R del 7 agosto  2018.

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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