ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E PIERCING
Uffici responsabili
Sportello Unico Attività Produttive - SUAPDescrizione
L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. (disciplinata dalla legge 17 agosto 2005 n. 174)
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico
La SCIA deve essere presentata al comune tramite il SUAP trasmessa esclusivamente per via telematica ed è valida se la documentazione presentata è completa e provvista di firma digitale.
Chi contattare
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
L’attivazione dei procedimenti SUAP comporta il pagamento dei correlati diritti di istruttoria, pari ad € 30,00 (trenta/00), per ogni endoprocedimento come indicato nell’allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2011.
I pagamenti potranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:
• con bollettino di C/C Postale n° 127571 intestato a Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria Comunale;
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima Tesoreria Comunale, IBAN: IT 46 D 01030 70641 000002200028 Monte dei Paschi di Siena;
• utilizzando la Tesoreria Comunale – presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Indipendenza n.110 a Venturina Terme;
On-line direttamente sul sito del Comune: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina195_pagamenti-on-line.html
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L ) “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 06/05/2011.
Normativa regionale di riferimento: L. 17/08/2005 n° 174 - L.R. 03/06/2013 n° 29.