Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AGRITURISMO

Responsabile di procedimento: Calzaretta Francesco
Responsabile di provvedimento: Calzaretta Francesco

Descrizione

prire e gestire un agriturismo

I riferimenti normativi regionali per aprire e gestire un agriturismo sono la L.r. 30/2003 ed il regolamento di attuazione DPGR n. 46/R.

Ultime modifiche legge regionale e regolamento:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11481154/LR+30+con+FATTORIE++REG+e+7-1-2015.pdf/888a569f-3e26-4d61-9260-d8fc615fec6b

A seguito delle modifiche alla l.r. "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" introdotte dalla l.r. 80/2009 per esercitare l'attività agrituristica è necessario che l'imprenditore agricolo presenti una Segnalazione di  Inizio Attività (SCIA agrituristica) al Comune di riferimento in cui è situata la Unità Tecnica Economica (UTE) al quale è collegato l'agriturismo.

Presupposto per la presentazione della SCIA  è aver compilato sul sistema informativo di Artea la relazione agrituristica di cui all'art. 7 della l.r. 30/2003.

In caso di trasferimento della titolarità dell'azienda sia che il trasferimento avvenga per vendita, affitto, o altro, il nuovo titolare deve presentare al Suap  una SCIA di inizio di Attività, dopo l'aggiornamento sul sistema informativo Artea (compilazione della DUA e della  Scia), previa presentazione della cessata attività del titolare.

I moduli per la presentazione delle pratiche si trovano sulla piattaforma regionale SUAP consultabili al seguente link:  http://aida.toscana.it/index.html#/index/D403/SS

Chi contattare

Personale da contattare: Gherardelli Roberta, Merlini Sabrina

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Efficacia immediata

Costi per l'utenza

L’attivazione dei procedimenti SUAP comporta il pagamento dei correlati diritti di istruttoria, pari ad € 30,00 (trenta/00), per ogni endoprocedimento come indicato nell’allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2011.

I pagamenti potranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:
• con bollettino di C/C Postale n° 127571 intestato a Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria Comunale;
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima Tesoreria Comunale, IBAN: IT 46 D 01030 70641 000002200028 Monte dei Paschi di Siena;
• utilizzando la Tesoreria Comunale – presso la filiale del  Monte dei Paschi di Siena in via Indipendenza n.110 a Venturina Terme;

On-line direttamente sul sito del Comune: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina195_pagamenti-on-line.html

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L ) “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi  dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133”  e Regolamento comunale  di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 06/05/2011.  

Normativa regionale di riferimento:  L.r. 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento di attuazione DPGR n. 46/R del 3/8/2004

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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