Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

DELIBERA N. 281/2019/PRPS DEL 3 LUGLIO 2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Data: 03-10-2019

Allegati

File con estensione pdf Allegato: del. n. 281 Campiglia Marittima (LI) C2015_2016 EDIT_0007822-13_08_2019-SC_TOS-T83C-P.pdf
(Pubblicato il 03/10/2019 - Aggiornato il 03/10/2019 - 156 kb - pdf)
Contenuto creato il 03-10-2019 aggiornato al 03-10-2019
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