Dotazione organica

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

 

Conto Annuale :

Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

- Anno 2012 : Tabella 14

- Anno 2014 : Tabella 14

- Anno 2015: Tabella 14

- Anno 2016: Tabella 14

- Anno 2017: Tabella 14

- Anno 2018: Tabella 14

- Anno 2019: Tabella 14

- Anno 2020: Tabella 14

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 (PIAO) (Approvato con delibera di giunta n. 67 del 24.05.2023)

Contenuto inserito il 11-11-2013 aggiornato al 24-05-2023

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Contenuto creato il 29-08-2013 aggiornato al 30-08-2023
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