Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Revisione delle liste elettorali: revisione semestrale

Responsabile di procedimento: Terrosi Elisabetta
Responsabile di provvedimento: Terrosi Elisabetta
Responsabile sostitutivo: Gori Vanio

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

L'ufficio elettorale cura la formazione e l'aggiornamento delle liste elettorali comunali attraverso procedimenti denominati revisioni che hanno cadenze regolari e  predeterminate per legge nel corso dell'anno. Le revisioni si distinguono in semestrali e dinamiche. Le revisioni semestrali sono effettuate due volte l'anno ed hanno lo scopo di iscrivere nelle liste  elettorali i cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui avviene la revisione e di depennare gli elettori cancellati dall'anagrafe per irreperibilità. Entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, il Responsabile dell'Ufficio elettorale forma due elenchi in ordine alfabetico e distinti per sesso  di coloro che, essendo iscritti in anagrafe, compiranno 18 anni nel semestre successivo a quello della revisione. L'ufficio elettorale acquisisce i documenti necessari a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nelle liste elettorali che formeranno il fascicolo personale dell'elettore. Entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno l'Ufficio elettorale predispone due elenchi in ordine alfabetico e distinti per sesso che contengono i nominativi: A) di coloro che sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali e B) di coloro che sono da cancellare dalle liste elettorali perché cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente. Tali elenchi sono inviati alla Commissione Elettorale Circondariale che provvederà alla loro approvazione ed alle relative variazioni sulle liste che custodisce. Entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, ricevuti gli elenchi approvati dalla Commissione Circondariale, effettua le variazioni alle proprie liste e le notificazioni previste dalla legge. Nel corso della revisione semestrale, inoltre, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale può procedere a rideterminare la ripartizione del comune in sezioni elettorali e ad assegnare gli elettori alle singole sezioni.

Chi contattare

Personale da contattare: Terrosi Elisabetta

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Predisposizione degli elenchi preparatori: entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno - Invio degli elenchi alla Commissione Elettorale Circondariale: entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno -Rettifica delle liste approvate dalla Com

Costi per l'utenza

Non vi sono costi da sostenere

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti
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