Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale

Responsabile di procedimento: Terrosi Elisabetta
Responsabile di provvedimento: Terrosi Elisabetta
Responsabile sostitutivo: Gori Vanio

Uffici responsabili

Servizi Demografici

Descrizione

Gli elettori del Comune possono chiedere di essere iscritti nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale dal quale la Corte di Appello attinge per le nomine in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Entro i primi giorni del mese di ottobre l'Ufficio elettorale – mediante affissione di pubblico manifesto - ricorda agli elettori la possibilità di essere inseriti nell'Albo presentando specifica domanda entro il 31 ottobre, indicando altresì i requisiti previsti dalla legge (ovvero essere elettori del comune, avere un'età inferiore a 70 anni, diploma di istruzione secondaria di secondo grado). L'Ufficio elettorale svolge l'istruttoria sulle domande ricevute e le trasmette al Sindaco il quale entro il 31 dicembre, sentita la Commissione Elettorale Comunale, accertato il possesso dei requisiti di legge e l'insussistenza di cause ostative, trasmette alla cancelleria della Corte d'Appello i nominativi da iscrivere unitamente a quelli da cancellare per perdita dei requisiti di legge.

Chi contattare

Personale da contattare: Terrosi Elisabetta

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Presentazione delle domande: entro 31 ottobre di ciascun anno - Trasmissione domande e propste di cancellazione alla Corte d'Appello: entro il 31 dicembre

Costi per l'utenza

non vi sono costi

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti
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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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