Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico, la sanatoria di opere edilizie è possibile nei soli casi tassativamente previsti dal D. Lgs 42/2004 e previo ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004 al fine di verificare la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione rilasciata.
La possibilità di sanare opere realizzate senza titolo, in campo di tutela paesaggistica, si limita agli interventi che non abbiano comportato aumenti volumetrici o di superfici utili, interventi manutentivi, interventi che abbiano comportato l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica.
L'amministrazione comunale ha 180 giorni di tempo (fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di elementi integrativi) per valutare la domanda ed esprimersi, previo parere vincolante espresso dalla Soprintendenza, da assumere entro 90 giorni dalla richiesta.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria e la rimessa in pristino.