Si configurano tre fattispecie di attività di edilizia libera:
interventi che non necessitano di una preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria, opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, movimenti di terra per attività agricola, alcune installazioni di serre mobili.
Normativa di riferimento: art. 6 comma 1 DPR 380/2001 – art. 136 comma 1 L.R.T. 65/2014
interventi per i quali è necessaria una comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) da parte dell’interessato. A titolo esemplificativo: le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell’ambito dell’attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; i manufatti temporanei di cui all’art. 70, comma 1, LRT 65/2014 comprese le serre aventi le medesime caratteristiche; le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave torbiere.
Normativa di riferimento: art. 6 comma 1 DPR 380/2001– art. 136 comma 2 L.R.T. 65/2014
interventi per i quali è necessaria una comunicazione di inizio lavori (C.I.L.A.) a firma dell'interessato contenente la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che dichiari, sotto la sua responsabilità:
a) che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente;
b) che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio
c) gli estremi di eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore. A titolo esemplificativo: manutenzione straordinaria di cui all'art. 136 comma 2 LR.T. 65/2014, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135 comma 2 lett c) L.R.T. 65/2014 qualora non riguardino parti strutturali dell'edificio; manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale, etc
Normativa di riferimento: art. 6 comma 2 lett. a ed ebis) DPR 380/2001 – art. 136 comma 2 lettere a), a bis), a ter), f bis), f ter) f quater) LRT 65/2014
La mancata comunicazione dell'inizio di lavori (C.I.L.) ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori (C.I.L.A.) comportano la sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.