Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (C.I.L.) - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

Responsabile di procedimento: Giorgetti Annalisa
Responsabile di provvedimento: Grassi Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Edilizia

Descrizione

Si configurano tre fattispecie di attività di edilizia libera:

interventi che non necessitano di una preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria, opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, movimenti di terra per attività agricola, alcune installazioni di serre mobili.

Normativa di riferimento: art. 6 comma 1 DPR 380/2001 – art. 136 comma 1 L.R.T. 65/2014

 

interventi per i quali è necessaria una comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) da parte dell’interessato. A titolo esemplificativo: le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell’ambito dell’attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; i manufatti temporanei di cui all’art. 70, comma 1, LRT 65/2014 comprese le serre aventi le medesime caratteristiche; le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave torbiere.

Normativa di riferimento: art. 6 comma 1 DPR 380/2001– art. 136 comma 2 L.R.T. 65/2014

 

interventi per i quali è necessaria una comunicazione di inizio lavori (C.I.L.A.) a firma dell'interessato contenente la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che dichiari, sotto la sua responsabilità:

a) che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente;

b) che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio

c) gli estremi di eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore. A titolo esemplificativo: manutenzione straordinaria di cui all'art. 136 comma 2 LR.T. 65/2014, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135 comma 2 lett c) L.R.T. 65/2014 qualora non riguardino parti strutturali dell'edificio;  manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale, etc

Normativa di riferimento: art. 6 comma 2 lett. a ed ebis) DPR 380/2001 – art. 136 comma 2 lettere a), a bis), a ter), f bis), f ter) f quater) LRT 65/2014

 

La mancata comunicazione dell'inizio di lavori (C.I.L.) ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori (C.I.L.A.) comportano la sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00.

Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

 

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

L’attivazione del presente procedimento edilizio comporta  il pagamento dei correlati diritti di segreteria   secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia:

http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html

Modalità di pagamento

Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio.
Per i pagamenti di diritti da corrispondere ad altri enti eventualmente coinvolti in endoprocedimenti, si prega di prendere contatto direttamente con gli stessi per la determinazione degli importi.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
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