Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ATTESTAZIONE ASSEVERATA DI AGIBILITA'

Responsabile di procedimento: Giorgetti Annalisa
Responsabile di provvedimento: Grassi Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Edilizia

Descrizione

Entro e non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori è necessaria la redazione e presentazione, presso l’Ufficio Comunale competente, di certificato di agibilità, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Deve essere presentata attestazione asseverata di agibilità nel caso in cui le opere oggetto di permesso di costruire o nella SCIA siano relative a:

  • nuova costruzione
  • sostituzione edilizia o sopraelevazioni totali o parziali
  • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
  • ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
  • modifica del numero delle unità immobiliari
  • ogni altro intervento sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e negli impianti negli stessi installati, accessibilità delle unità immobiliari
  • Interventi che superino la manutenzione ordinaria su unità immobiliari sprovvisti di abitabilità/agibilità, ovvero la cui agibilità e/o abitabilità è legittimata da “attestazione di agibilità/abitabilità ai sensi della L. 47/85”.

L’attestazione deve essere redatta da tecnico abilitato e firmata dall’avente titolo, su apposito modello predisposto dall’Amministrazione debitamente compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti.
L’agibilità decorre dalla data in cui perviene all’Amministrazione Comunale l’attestazione medesima.

L’assenza o la mancata presentazione all’Amministrazione Comunale dell’attestazione di agibilità impedisce l’utilizzo dell’immobile ed è sanzionabile nei termini di legge.

Il certificato di agibilità può essere trasmesso anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b)  per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione  l’Azienda USL esegue ispezioni per verificare i requisiti di agibilità

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

L’attivazione del presente procedimento edilizio comporta  il pagamento dei correlati diritti di segreteria   secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia:

http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html

Modalità di pagamento

Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio.
Per i pagamenti di diritti da corrispondere ad altri enti eventualmente coinvolti in endoprocedimenti, si prega di prendere contatto direttamente con gli stessi per la determinazione degli importi.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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