Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
VOLTURA INTESTAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA
Uffici responsabili
Servizio EdiliziaDescrizione
La domanda di voltura di un permesso di costruire in corso di validità può essere richiesta esclusivamente da chi ha acquisito il diritto reale di proprietà sull’immobile oggetto di intervento edilizio o parte di esso, o da colui che ha acquisito un diritto reale diverso dalla proprietà, ma che ne consente il godimento.
L’istanza deve essere firmata anche dall’attuale intestatario del titolo edilizio per accettazione.
Alla richiesta deve essere allegato l’atto attestante il titolo a richiedere la voltura.
Nel caso in cui il cambio di intestazione riguardi una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non va presentata una domanda di voltura ma una comunicazione in carta libera con allegato l’atto attestante la nuova titolarità.
Chi contattare
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
L’istanza è soggetta ad imposta di bollo pari ad €. 16.00. La richiesta di cui al presente procedimento comporta il pagamento dei correlati diritti di segreteria secondo quanto riportato nelle tabelle pubblicate nel Portale Amministrazione Trasparente oppure accedendo dal seguente link nella sezione Urbanistica-Edilizia: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina398_edilizia-urbanistica.html Nella causale del versamento dovrà essere specificato l’oggetto o il n° della pratica edilizia e la ricevuta dovrà essere inoltrata a questo ufficio. |
Riferimenti normativi
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Legge regionale n.65/2014 Norme per il governo del territorio
Regolamento Edilizio del Comune di Campiglia M.ma