Riferimenti normativi
L.R.T. 47/1991
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Allegati

(Pubblicato il 14/03/2023 - Aggiornato il 14/03/2023 - 52 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private è un contributo regionale concesso ai portatori di handicap e invalidi riconosciuti per l’adeguamento di attrezzature o ambienti che consenta loro di superare le barriere fisiche di accesso alla propria abitazione o all’interno dell’abitazione stessa. Può presentare domanda il portatore di handicap o chi esercita la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap. Le domande vanno presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alle domande di contributo devono essere allegati: ENTITÀ DEL CONTRIBUTO Potrà essere concesso un contributo così determinato: - fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta per le opere edilizie, comprese le spese tecniche, e comunque per un importo massimo di 7.500,00 €; - fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, e comunque per un importo massimo di 10.000,00 € TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La graduatoria viene formata a marzo dell’anno successivo alla presentazione della domanda. Il contributo è erogato l’anno successivo a quello della graduatoria. Le domande che, pur essendo in graduatoria non ricevono il contributo per insufficienza di fondi, rimangono comunque in graduatoria per i tre anni successivi a quello della presentazione, dopodiché, nel caso in cui non abbiano ricevuto ancora nessun contributo, decadono dalla graduatoria e dal beneficio. NOTE IMPORTANTI Si segnala che la domanda deve essere obbligatoriamente presentata prima dell’inizio dei lavori. La liquidazione dell’eventuale contributo avverrà solamente dopo la presentazione delle fatture debitamente pagate.
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Marca da bollo di 16 euro
L.R.T. 47/1991