Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Contributo ad integrazione dei canoni di locazione

Responsabile di procedimento: Eusebi Stefania
Responsabile di provvedimento: Cerrini Claudio

Uffici responsabili

Servizio Sicurezza Sociale

Descrizione

Il contributo di integrazione al canone di locazione è un contributo statale e regionale, che il Comune ha la possibilità di integrare con risorse proprie, destinato ai nuclei familiari con situazione economica tale da determinare difficoltà al pagamento dell’affitto.

Il contributo è annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) ed è concesso per l’anno in cui si presenta la domanda.

Generalmente ad aprile di ogni anno il Comune pubblica il bando per la richiesta di contributo.

La domanda va presentata compilando l’apposito modulo pubblicato insieme al bando e reperibile presso l’Ufficio Politiche sociali oppure scaricabile dal sito e può essere presentata:

dall’intestatario del contratto di affitto;
da un qualunque altro componente del nucleo familiare, anche se non intestatario del contratto.

Per l’ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
2) essere cittadino straniero (extracomunitario) titolare di carta di soggiorno/permesso di soggiorno, in corso di validità,;
3) essere residente nel Comune di Campiglia M.ma;
4) non essere titolare di diritti reali, proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come 2/2019 e successive modifiche e integrazioni;
5) non essere titolare di contratto di affitto a canone agevolato, o inferiore a quello di mercato, e non usufruire comunque  di  alcun beneficio  pubblico erogato a titolo di sostegno alloggiativo;
6) essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con esclusione degli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica. Si specifica che:
      - il contratto dovrà essere necessariamente intestato a un componente del nucleo familiare richiedente;
      - solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente;
7) avere una certificazione ISE – ISEE (Indicatore della Situazione Economica – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) i cui rispettivi valori, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non risultino superiori ai limiti comunicati ogni anno dalla Regione Toscana e che vengono resi noti la momento della pubblicazione del bando.

Per i richiedenti che dichiarano ISE zero, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a: nel caso in cui il cittadino richiedente usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali, di certificazione, rilasciata dal Responsabile dell’Unità Funzionale Assistenza Sociale dell’ASL 6 Zona Val di Cornia;
b: nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali, di autocertificazione circa la fonte del proprio sostentamento.

Si specifica che nella fascia ISE zero sono compresi i cittadini richiedenti in possesso di certificazione ISE pari al valore 0, oppure con un valore ISE inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.

I cittadini richiedenti vengono collocati in una specifica graduatoria comunale, in due successive distinte sezioni denominate Fascia A e Fascia B, e, all’interno di ciascuna fascia vengono ordinati in base alla decrescente percentuale dell’incidenza canone/ISE.

Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente è calcolato in base all’incidenza del canone e al valore ISE del nucleo familiare, secondo le modalità che seguono:
- per la Fascia A, in una somma tale da ridurre l’incidenza canone/ISE al 14%, e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- per la Fascia B, in una somma tale da ridurre l’incidenza canone/ISE al 24%, e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00;
- rapportando l’entità massima, come sopra determinata, al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.

Il contributo viene erogato l’anno successivo a quello della domanda.

Per avere il contributo è necessario che il richiedente presenti la documentazione fiscale che attesti i pagamenti effettuati.

Nel caso in cui la documentazione sia assente o incompleta il Comune no potrà liquidare il contributo o lo potrà liquidare solo parzialmente.

Chi contattare

Personale da contattare: Eusebi Stefania

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
365 giorni

Costi per l'utenza

Nessuno

Riferimenti normativi

L. 431 del 1998; LRT N. 2/2019;

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
PEC comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Centralino +39.0565 839111
P. IVA 00345300495
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