Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AVVIO SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATO

Responsabile di procedimento: Calzaretta Francesco
Responsabile di provvedimento: Cerrini Claudio

Descrizione

Chiunque intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda  con relativa documentazione al S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive)  del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il S.U.A.P., dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia  la documentazione alla Commissione multi-professionale di zona. (sono previsti 5 giorni)
La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti.
La Commissione esprime un parere obbligatorio - non vincolate - sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.
La Commissione produce una relazione scritta e la invia al S.U.A.P.(sono previsti 40 giorni)

Il dirigente del S.U.A.P. - a ciò incaricato dal Comune - elabora, sottoscrive ed  emette il provvedimento finale. (sono previsti 15 giorni)

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento - della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi.

Documentazione utile per la domanda

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento. Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione.

dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 , n. 445) dell'atto di notorietà attestante i requisiti strutturali e la situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;
documentazione di tutto il prospetto interessato dalla richiesta: pianta dell'immobile, planimetrie (in scala 1:100), prospetti e sezioni dei locali interni ed esterni con indicazione della destinazione d'uso firmate da un tecnico abilitato;
dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico per la destinazione d'uso, del regolare allacciamento alla fognatura, del regolare allacciamento alla rete idrica (allaccio scarico acque reflue in pubblica fognatura), di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e di abitabilità della struttura;
calcolo rapporti aeroilluminanti;
valutazione previsionale del clima/impatto acustico redatta da Tecnico competente;
dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza alimentare, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela della salute e della sicurezza;
dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio:
l'assetto organizzativo del servizio educativo , in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione. l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
gli elementi costitutivi della programmazione educativa , in particolare l'organizzazione della giornata educativa. l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

i contesti formali,quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori , nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
il numero di bambini previsto, il numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale, tabella dietetica redatta da personale con competenze in materia per i servizi che prevedono il pasto;
nel caso sia presente servizio preparazione alimenti o somministrazione alimenti SCIA ex art. 6 Regolamento CE n. 852/04;
dichiarazione antimafia del titolare/rappresentante legale dell'impresa e di tutti gli eventuali soci con allegato documento di identità;
dichiarazione di onorabilità di tutti i dipendenti assegnati al servizio, con allegato documento di identità;
descrizione delle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e dei giochi e delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti.

Chi contattare

Personale da contattare: Gherardelli Roberta, Merlini Sabrina

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Costi per l'utenza

L’attivazione dei  procedimenti di competenza SUAP comporta il pagamento dei correlati diritti di istruttoria, pari ad € 30,00 (trenta/00), per ogni richiesta come indicato nell’allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2011.

I pagamenti potranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:
• con bollettino di C/C Postale n° 127571 intestato a Comune di Campiglia Marittima – Servizio Tesoreria Comunale;
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima Tesoreria Comunale, IBAN: IT 46 D 01030 70641 000002200028 Monte dei Paschi di Siena;
• utilizzando la Tesoreria Comunale – presso la filiale del  Monte dei Paschi di Siena in via Indipendenza n.110 a Venturina Terme;

On-line direttamente sul sito del Comune: http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina195_pagamenti-on-line.html

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento ordinario n. 227/L ) “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi  dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133”  e Regolamento comunale  di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 06/05/2011.  

 

Legge Regionale 32/2002

Regolamento Regionale 41R/2013

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Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI)
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