Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Riferimenti normativi per la pubblicazione: art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 , così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016 n. 97
.
Chiunque ha diritto di fare istanza di accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L'accesso civico è regolamentato all'art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs n. 97/2016.
Le disposizioni per le modalità di attuazione dell’accesso civico sono previste nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità adottato ai sensi dell’art.10 del Dlgs. n. 33/2013.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile per la Trasparenza del Comune mediante l'utilizzo dei moduli appositamente predisposti.
Modulo richiesta accesso civico semplice
Modulo richiesta accesso civico generalizzato (FOIA)
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il responsabile della trasparenza del Comune è il Segretario generale, dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso.
L’indirizzo a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: trasparenza@comune.campigliamarittima.li.it.
In caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico, è possibile ricorrere al soggetto con potere sostitutivo del funzionario inadempiente, ai sensi dell’art.2 comma 9 della L.241/1990; il titolare del potere sostitutivo del Comune è il Segretario generale.
Indirizzi procedimentali :Nuovo diritto Accesso Civico